Art. 1
In vigore dal 6 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Genova, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in storia;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Presso la facoltà di lettere e filosofia può essere istituito il corso di laurea in storia.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in storia.
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in storia.
Dopo la tabella XXXIII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo, il numero XXXIII-bis, la tabella allegata al presente decreto (Allegato A).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1315#art-1