Art. 1

In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in "Neurologia". Dopo l'art. 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in "Neurologia". Scuola di specializzazione in neurologia Art. 157. - Durata del corso: 4 anni. Programma delle materie di insegnamento. 1° Anno (internato in psichiatria): Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°); Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°); Clinica neurologica e terapia (1°); Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (2°); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internista. NORME Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico del 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 5 per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico. Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale n. ventiquattro iscritti). Ammissione per titoli ed esami. Un abbuono di anni 3 può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 119. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1235#art-1

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