Art. 1
In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
gli articoli da 138 a 141, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio che muta la denominazione in scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente;
gli articoli da 164 a 166, relativi alla scuola di specializzazione in malattie del sangue che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
Art. 138. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente conferisce un diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente.
Art. 139. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti è fissato in 10 per il 1° corso; in 11 per il 2° corso, 3° e 4° corso.
Art. 140. - La scuola, che ha sede presso la clinica medica, ha la durata di anni quattro di cui uno di tirocinio pratico.
Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale).
2° Anno:
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;
Clinica medica (triennale).
3° Anno:
Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).
A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a 4 per la totalità del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola.
4° Anno:
Internato: applicazione delle tecniche diagnostiche della specialità.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi e gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso.
Gli allievi del 1°, del 2° e 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno, debbono aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono avere superato tutti i relativi esami.
Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 164. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio conferisce il diploma di specialista in ematologia e clinica di laboratorio.
La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti disponibili è di dodici per anno di corso (totale 36 posti).
La scuola ha sede presso l'istituto di patologia medica e metodologia clinica.
La direzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio spetta di diritto al professore di ruolo dell'istituto di patologia medica e metodologia clinica: nel caso che tale cattedra non sia ricoperta da un professore di ruolo, la facoltà nomina un professore di ruolo scegliendolo fra i propri componenti.
Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
Genetica ematologica (annuale);
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale);
Fisiopatologia ematologica (biennale);
Biochimica ematologica (annuale);
Fisiopatologia del plasma (annuale);
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale).
2° Anno:
Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
Fisiopatologia ematologica (biennale);
Immunoematologia (annuale);
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale);
Patologia speciale ematologica (biennale);
Clinica delle emopatie (biennale);
Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale).
3° Anno:
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale);
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia (annuale);
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale);
Patologia speciale ematologica (biennale);
Clinica delle emopatie (biennale);
Terapia sistematica ematologica (annuale);
Terapia trasfusionale (annuale).
È obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi.
Art. 166. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dell'anno in corso.
Gli esami degli insegnamenti biennali e triennali si sostengono alla fine del biennio o del triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 84. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1234#art-1