Art. 1
In vigore dal 10 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 120. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 243. - La durata del corso è di anni 4.
La sede della scuola: a periodi alterni di due anni: presso la clinica delle malattie nervose e mentali e presso la clinica pediatrica.
Alla direzione si alterneranno ogni due anni il direttore della clinica delle malattie nervose e mentali e il direttore della clinica pediatrica.
La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Torino.
Il numero delle iscrizioni è di venti per ogni anno.
L'ammissione è per titoli ed esami.
È obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.
L'internato è obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno; di tre mesi in clinica delle malattie nervose e mentali e di tre mesi nell'istituto di clinica psichiatrica per gli studenti del 2° anno; di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in clinica delle malattie nervose e mentali e in clinica pediatrica a periodi alterni di pari durata.
Nei periodi di internato gli studenti frequenteranno anche istituti e centri specializzati collegati con le cliniche universitarie.
Art. 244. - Le materie sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.
2° Anno:
7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso).
4° Anno:
19) Clinica psichiatrica infantile;
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione;
ESAMI
1° Anno:
1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.
2° Anno:
5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.
4° Anno:
12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.
Art. 245. - Norme:
Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.
Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.
Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 73. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1205#art-1