Art. 1

In vigore dal 10 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: l'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annessa alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Angiologia" muta denominazione in quella di "Chirurgia vascolare". Gli articoli 254, 255 e 256, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia che assume la denominazione di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 254 - Presso la clinica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare. La scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme d'iscrizione, esami, tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle stabilite nello statuto dell'università. Il numero complessivo degli specializzandi è di trentuno per tutti i tre anni di corso. Art. 255. - Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: 1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare della coagulazione sanguigna; 3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) Semeiologia radiologica delle materie vascolari; 6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi. L'insegnamento sarà dottrinario e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni sia al tirocinio pratico. Art. 256. - Alla fine del triennio gli specializzandi, che abbiano superato gli esami dei tre corsi, dovranno superare una prova orale-teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia vascolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 72. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1202#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo