Art. 1

In vigore dal 7 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo presso le facoltà di magistero e di lettere e filosofia; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Presso la facoltà di lettere e filosofia e di magistero può essere istituito il corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione. All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la "Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo". La tabella II annessa al citato regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e di magistero rilasciano anche la laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Dopo la tabella XVI, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella annessa al presente decreto, che assume il numero XVI-bis.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1192#art-1

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