Art. 1

In vigore dal 7 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente; Paleontologia umana. Art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in "Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione" è modificato nel senso che dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "La scuola può accogliere come uditori persone laureate in chimica, chimica industriale e ingegneria, interessate a seguire qualcuno dei corsi della scuola in relazione ad un interesse diretto nel settore. Tali uditori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione su carta legale diretta al rettore, indicando i corsi che intendono seguire. Le domande saranno vagliate analogamente a quelle degli allievi. Gli uditori saranno tenuti a pagare una quota di iscrizione. Gli uditori non saranno tenuti a sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati e non avranno diritto ad alcun diploma. La direzione della scuola rilascerà loro un attestato di frequenza". Art. 161, relativo al funzionamento della suddetta scuola è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma: "La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 44. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1189#art-1

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