Art. 1
In vigore dal 4 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37. All'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:
Psicologia dell'età evolutiva;
Antropologia culturale;
Etnologia;
Filologia slava;
Lingua e letteratura russa;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della critica d'arte;
Storia della critica letteraria;
Storia dell'età dell'illuminismo;
Storia della Chiesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 29. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1166#art-1