Art. 1
In vigore dal 3 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 380, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Gli iscritti all'uno o all'altro dei due indirizzi possono scegliere fino ad un massimo di tre insegnamenti previsti nel piano di studi relativo all'indirizzo in cui non sono iscritti".
Art. 382. - All'elenco delle materie costitutive del piano di studi per il corso di preparazione professionale all'insegnamento filosofico è aggiunta la seguente:
p) Didattica televisiva.
Art. 383. - All'elenco delle discipline comprese nel piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione nella ricerca filosofica sono aggiunti quelli di:
l) Filosofia e religioni dell'Asia orientale;
m) Metodologia generale delle scienze psicologiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 12. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1161#art-1