Art. 1

In vigore dal 6 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; Visti i verbali delle adunanze dell'11-12 maggio e dell'8 ottobre 1970, nelle quali la facoltà di agraria della Università di Bari ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1962, n. 1819, per il raddoppiamento della cattedra di chimica agraria venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di zootecnica speciale; Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della proposta dell'anzidetta facoltà; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819; è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di agraria dell'Università di Bari è assegnato, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di zootecnica speciale, anziché per il raddoppiamento della cattedra di chimica agraria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 47. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-26;1408#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo