Art. 1

In vigore dal 9 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il consolato generale di 1ª categoria in Tunisi (Tunisia) è soppresso dal 1 gennaio 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-26;1199#art-1

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