Art. 2
In vigore dal 2 feb 1971
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con successivi provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 5. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-23;1148#art-2