Art. 1
In vigore dal 29 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di legislazione scolastica è soppresso e l'istituto di pedagogia, psicologia e sociologia muta denominazione in quella di istituto di pedagogia, psicologia, sociologia e legislazione scolastica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 181. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-19;971#art-1