Art. 1

In vigore dal 29 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 26, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di legislazione scolastica è soppresso e l'istituto di pedagogia, psicologia e sociologia muta denominazione in quella di istituto di pedagogia, psicologia, sociologia e legislazione scolastica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 181. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-19;971#art-1

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