Art. 1
In vigore dal 11 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Livorno intesa ad ottenere la autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;
Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Livorno è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 49. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-16;1486#art-1