Art. 1
In vigore dal 30 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:
Strutturistica chimica;
Chimica dei composti elemento-organici.
Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di "Proprietà elettriche e magnetiche della materia".
Art. 32, relativo alle norme del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo comma:
"L'iscrizione al corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa implica il superamento dell'esame di chimica generale ed inorganica entro la prima sessione di esami disponibile".
Art. 34, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Consiste anche nella discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico".
Art. 36, relativo alle norme per il biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le frequenze agli insegnamenti di: chimica organica, mineralogia, chimica analitica ed esercitazioni di disegno con elementi di macchine sono facoltative al biennio o al terzo anno di corso. Per ottenere la iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli altri insegnamenti fissati per il biennio di studi".
Art. 37, relativo alle norme per il triennio di applicazione del corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: "Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive".
Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
24) Biologia molecolare;
25) Fitogeografia.
Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
14) Biofisica;
15) Biologia molecolare;
16) Citologia;
17) Farmacologia applicata;
18) Genetica dei microorganismi.
Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
30) Geofisica mineraria;
31) Geofisica applicata;
32) Calcoli numerici e grafici;
33) Paleontologia stratigrafica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 215. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;985#art-1