Art. 1
In vigore dal 29 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, ed in particolare l'art. 2, con il quale alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa è stato trasferito, tra gli altri, il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio della stessa università, per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura latina, con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704;
Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1970 della facoltà di lingue e letterature straniere della predetta università, con la quale è stato chiesto che il predetto posto riservato al raddoppiamento di "Lingua e letteratura latina" venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di "Lingua e letteratura francese";
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa già destinato al raddoppiamento di lingua e letteratura latina viene trasferito al raddoppiamento di lingua e letteratura francese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 179. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;968#art-1