Art. 1
In vigore dal 15 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di giurisprudenza conferisce le lauree in giurisprudenza ed in scienze politiche, dopo un corso di studi della durata di anni quattro.
È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge".
Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze politiche.
Corso di laurea in scienze politiche
Art. 17. - Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo tre indirizzi: storico-politico, politico-economico e politico-amministrativo.
Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna;
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Politica economica e finanziaria;
9) Storia delle dottrine politiche.
Art. 18. - Il biennio di specializzazione comprende, per ciascun indirizzo, i seguenti insegnamenti obbligatori:
a) Indirizzo storico-politico:
1) Storia contemporanea;
2) Storia economica;
3) Storia dei trattati e politica internazionale;
4) Storia dei partiti e movimenti politici.
b) Indirizzo politico-economico:
1) Economia politica II;
2) Politica economica e finanziaria II;
3) Storia delle dottrine economiche;
4) Scienza delle finanze.
c) Indirizzo politico-amministrativo:
1) Diritto internazionale;
2) Diritto delle comunità europee;
3) Diritto amministrativo I;
4) Diritto amministrativo II.
Per ciascuno degli indirizzi prescelti la facoltà predisporrà, all'inizio di ogni anno accademico, un elenco di non meno di otto e di non più di undici insegnamenti annuali. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami relativi ad almeno sei insegnamenti compresi nell'elenco dell'indirizzo prescelto. Gli elenchi saranno predisposti dalla facoltà nell'ambito delle seguenti materie:
1) Dottrina dello Stato;
2) Filosofia del diritto;
3) Filosofia della politica;
4) Metodologia della ricerca storica;
5) Sociologia politica;
6) Storia del movimento operaio;
7) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
8) Storia del diritto italiano;
9) Storia dell'amministrazione pubblica;
10) Storia delle dottrine economiche;
11) Storia del Risorgimento;
12) Storia delle codificazioni e delle costituzioni contemporanee;
13) Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
14) Storia americana;
15) Storia dell'Europa orientale;
16) Storia della filosofia;
17) Diritto del lavoro;
18) Diritto pubblico dell'economia;
19) Diritto tributario;
20) Economia aziendale;
21) Economia internazionale;
22) Economia e politica monetaria;
23) Economia e politica agraria;
24) Economia e politica industriale;
25) Sociologia economica;
26) Geografia politica ed economica;
27) Matematica per economisti;
28) Econometria;
29) Organizzazione economica internazionale;
30) Programmazione economica;
31) Istituzioni di diritto e procedura penale;
32) Diritto costituzionale regionale;
33) Diritto pubblico comparato;
34) Organizzazione internazionale;
35) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
36) Diritto diplomatico e consolare;
37) Diritto commerciale;
38) Scienza dell'amministrazione;
39) Diritto degli enti locali;
40) Diritto internazionale privato;
41) Sociologia giuridica;
42) Diritto parlamentare;
43) Storia dei trattati e politica internazionale;
44) Storia dei partiti e movimenti politici;
45) Storia economica;
46) Antropologia culturale;
47) Sociologia urbana e rurale;
48) Sociologia industriale;
49) Storia contemporanea;
50) Diritto delle comunità europee;
51) Storia delle istituzioni politiche.
Art. 19. - Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione indicati nel precedente art. 18, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.
Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà e corsi di laurea.
Art. 20. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno 19 (diciannove) corsi annuali ed inoltre quelli relativi ad almeno due lingue straniere.
Qualora la facoltà istituisca corsi semestrali o trimestrali, la facoltà stabilirà l'equivalenza fra corsi frazionali e corsi annuali. Gli insegnamenti biennali vengono computati come due insegnamenti annuali.
Per tutti gli indirizzi predetti, una delle lingue straniere prescelte dovrà essere il francese o l'inglese.
Per l'altra lingua la scelta potrà cadere tra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.
Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.
Art. 21. - Per i laureati in facoltà o corsi di laurea diversi da quelli di scienze politiche, la facoltà delibererà, caso per caso, l'anno di corso a cui potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire sostenendo il relativo esame, e quali tra essi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti e dell'indirizzo prescelto.
Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio, a richiesta dello studente, dall'uno all'altro indirizzo.
Art. 56. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali e in scienze biologiche, dopo un corso di studi della durata di anni quattro.
È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge".
Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze naturali.
Corso di laurea in scienze naturali
Art. 57. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Mineralogia;
8) Geologia;
9) Geografia;
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Istologia ed embriologia;
4) Chimica biologica;
5) Antropologia;
6) Paleontologia;
7) Idrobiologia e pescicoltura;
8) Entomologia agraria;
9) Fisiologia vegetale;
10) Genetica;
11) Geografia fisica;
12) Patologia vegetale;
13) Geochimica;
14) Oceanografia;
15) Igiene;
16) Statistica;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Paleontologia umana;
19) Geologia applicata.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 88. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;871#art-1