Art. 1

In vigore dal 12 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti i seguenti: 1) Analisi demografica; 2) Economia della popolazione; 3) Teoria della popolazione e modelli demografici; 4) Demografia sociale; 5) Storia delle dottrine economiche; 6) Scienza delle finanze; 7) Metodologia statistica della ricerca sperimentale; 8) Statistica matematica; 9) Storia sociale. Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti i seguenti: 1) Analisi demografica; 2) Economia della popolazione; 3) Teoria della popolazione e modelli demografici; 4) Demografia sociale; 5) Storia delle dottrine economiche; 6) Scienza delle finanze; 7) Metodologia statistica della ricerca sperimentale; 8) Statistica matematica; 9) Storia sociale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 80. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;850#art-1

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