Art. 1
In vigore dal 1 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le note 12 ottobre 1966, n. 8090 e 3 gennaio 1968, n. 7779, con le quali il medico provinciale di Trapani avanza motivata richiesta per la revoca totale di tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica ancora operanti per i comuni di quella provincia;
Visti i pareri espressi in merito dal consiglio provinciale di sanità nelle sedute del 23 settembre 1966 e 1 dicembre 1967;
Visti i regi decreti 8 marzo 1903, n. 82; 18 giugno 1903, n. 296; 23 gennaio 1913, n. 136 e 6 agosto 1914, n. 1020 con i quali le zone ad endemia malarica furono stabilite;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni attualmente della provincia di Trapani, contenute nei regi decreti: 8 marzo 1903, n. 82; 18 giugno 1903, n. 296; 23 gennaio 1913, n. 136 e 6 agosto 1914, n. 1020, sono revocate.
Per effetto del presente decreto, la provincia di Trapani, nella sua attuale giurisdizione, non ha più comuni con zone dichiarate ad endemia malarica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 111. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1495#art-1