Art. 1

In vigore dal 9 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto 21 ottobre 1968, n. 1344, con il quale l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, con sede in Torino, è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 9 marzo 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, in Torino, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quelle degli enti ospedalieri che comprendono almeno un, ospedale provinciale; Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 21 ottobre 1968, n. 1344, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, in Torino; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1968, n. 1344, con il quale l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, con sede in Torino, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale del Piemonte; un membro eletto dal consiglio comunale di Torino; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 febbraio 1906. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 75. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1198#art-1

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