Art. 1
In vigore dal 2 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto bizantino;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto internazionale privato;
Economia del lavoro;
Storia economica;
Teoria generale del diritto;
Teoria generale del processo;
Storia delle codificazioni degli Stati europei;
Storia del diritto canonico.
Gli articoli 26 e 27, relativi all'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 26. - Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza rilasciata dalla scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza rilasciata dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, albanese, arabo, portoghese, russo, serbo-croato o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) Glottologia;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Geografia, soprattutto antropica.
Insegnamenti complementari:
Oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero ma in questo caso, previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.
Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà vengono resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi.
Fra gli insegnamenti da impartirsi nella facoltà figureranno necessariamente i seguenti: lingua e letteratura latina; storia della filosofia; storia dell'arte; didattica delle lingue moderne. La facoltà sceglierà inoltre gli insegnamenti da impartirsi nella facoltà tra tutti quelli previsti nell'attuale ordinamento delle facoltà di lingue, di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza e di scienze politiche, nonché fra le seguenti materie: cibernetica, linguistica; dialettologia e letteratura italo-albanese; geografia delle lingue; geografia storica; letteratura belga vallone; lingua e letteratura provenzale; storia della lingua francese; storia della lingua inglese; storia della lingua latina; storia della lingua tedesca.
Per la lingua e letteratura scelta come quadriennale sono previste prove scritte e orali per, ciascun anno di corso.
Per la lingua e letteratura scelta come triennale sono previste prove orali per ciascun anno di corso e prove scritte al secondo anno e al terzo anno del corso della lingua e letteratura triennale stessa.
Le prove scritte relative alle lingue e letterature scelte come triennali o quadriennali costituiscono parte integrante della corrispondente prova orale. È previsto un voto unico complessivo per le prove scritte e orali relative a ciascun anno di corso. Il numero e il tipo delle prove scritte (dettato, traduzione dall'italiano e in italiano, composizione, test, esercizi di comprehension, ecc.) vengono determinati dall'organo deliberante della facoltà a seconda delle particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua e letteratura.
Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
Tutti gli altri esami sono orali.
L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.
I competenti organi della facoltà si riservano, con motivate deliberazioni, di rendere obbligatoria una o due delle materie complementari.
L'organo deliberante della facoltà potrà consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che lo studente, in luogo dell'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera triennale, segua l'insegnamento di una disciplina biennale e di una annuale, tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.
Art. 27. - Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.
Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte moderna e contemporanea;
Storia dell'architettura;
Storia della critica d'arte.
Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Filosofia della storia;
Filosofia del linguaggio.
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Chemioterapia;
Chimica organica superiore;
Chimica dei prodotti cosmetici.
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
* Chemioterapia;
* Chimica organica superiore;
* Chimica dei prodotti cosmetici.
Gli articoli 127, 130, 132, 133, 135, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale, annessa alla facoltà di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 127. - Alla scuola potranno iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in lingue e letterature straniere, in scienze politiche, in scienze agrarie, in lettere e filosofia, in ingegneria, in medicina e chirurgia, in chimica, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla facoltà di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani o stranieri.
Art. 130. - Alla direzione della scuola sarà pretesto un professore della scuola stessa designato dalla facoltà giuridica e scelto tra gli insegnanti di ruolo. Egli dura in carica un triennio.
Art. 132. - Il consiglio della scuola si compone del direttore e di due professori della scuola stessa designati dalla facoltà giuridica.
Esso potrà essere integrato, per cooptazione, da membri con voto consultivo scelti in rappresentanza di enti o associazioni operanti nel campo industriale, sindacale e previdenziale, e degli istituti per l'intervento pubblico nel Mezzogiorno.
Art. 133. - Gli insegnamenti della scuola si distinguono in:
a) fondamentali a carattere generale;
b) materie a scelta dell'iscritto ripartite in due indirizzi: previdenziale, relazioni industriali.
Essi sono indicati nelle tabelle seguenti:
a) 1° Anno:
1) Diritto sindacale;
2) Rapporto individuale di lavoro;
3) Economia del lavoro;
4) Rapporto di pubblico impiego.
2° Anno:
5) Legislazione sociale e previdenziale;
6) Statistica del lavoro;
7) Storia del diritto del lavoro;
8) Diritto internazionale e comunitario del lavoro.
b) Indirizzo previdenziale:
Ordinamenti previdenziali comparati;
Tecnica dell'organizzazione degli enti previdenziali;
Assicurazioni sociali I (corso monografico);
Assicurazioni sociali II (corso monografico);
Contenzioso delle assicurazioni sociali;
Politica della sicurezza sociale;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Medicina del lavoro.
Indirizzo di relazioni industriali:
Storia del sindacalismo;
Teoria del sindacalismo e delle relazioni industriali;
Sociologia del lavoro;
Diritto sindacale comparato;
Tecnica della contrattazione collettiva;
Metodi retributivi;
Psicologia del lavoro;
Organizzazione aziendale e del lavoro;
Direzione del personale nell'impresa;
Controversie di lavoro;
Tutela amministrativa del lavoro.
Il consiglio della scuola determina annualmente l'insegnamento di almeno quattro materie per ciascun indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle. Il direttore (della scuola), inoltre, può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal consiglio della scuola.
Art. 135. - I componenti le commissioni degli esami di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia; un altro professore della scuola; un cultore della materia.
Il consiglio direttivo potrà deliberare, che gli esami siano svolti contemporaneamente per un gruppo di materie e per tutte le materie di un anno di corso. In tal caso la commissione esaminatrice sarà costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque, scelti per i due indirizzi di insegnamento.
La commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) e nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà giuridica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 2. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1147#art-1