Art. 1
In vigore dal 22 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 120, 121, 122, 123 relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 120. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica dermosifilopatica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola.
Art. 121. - Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci per anno di corso.
Art. 122. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologia.
2° Anno:
1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.
3° Anno:
1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee.
Art. 123. - Gli esami di profitto dovranno essere superati alla fine di ogni anno in un unico gruppo di materie e verteranno su materie proprie dell'anno di corso.
L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 128. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
La durata della scuola è di tre anni. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni. Il numero massimo degli iscritti è di 10 per anno per un totale di 30 iscritti per i tre anni di corso.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonché di prestare servizio medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.
Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.
Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.
L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno presentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 129. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.
3° Anno:
1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 75. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1072#art-1