Art. 1

In vigore dal 6 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1969, relativo al trasferimento di diciotto posti di assistente di ruolo dalla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, a decorrere dal 1 novembre 1960; Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, in data 19 dicembre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della predetta facoltà alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma, a decorrere dal 1 novembre 1970; Visto il verbale, in data 5 febbraio 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento; Visti i verbali, in data 23 marzo e 15 maggio 1970, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonché il senato accademico della Università di Parma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, è trasferito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 8. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1028#art-1

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