Art. 1
In vigore dal 1 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 172, relativo all'elenco degli insegnamenti previsti per la scuola di perfezionamento in fisica sono aggiunti i seguenti:
Applicazioni ed economia dell'energia nucleare;
Cibernetica;
Complementi di fisica teorica;
Dosimetria e radiobiologia;
Effetti delle radiazioni sui materiali;
Fisica nucleare;
Fisica nucleare applicata;
Misure e controlli analogici digitali;
Strumentazione elettronica;
Tecnica del vuoto e criogenia;
Tecniche e misure in fisica nucleare;
Teoria dell'informazione;
Teoria dei campi.
Nello stesso articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti:
Astrofisica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Corsi monografici;
Elettrodinamica;
Fisica delle basse temperature;
Fisica dei nuclei;
Fisica dei solidi;
Tecniche nucleari.
Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti è aggiunto il seguente comma:
"A questi insegnamenti si potranno aggiungere, anno per anno, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, altri corsi scelti fra quelli impartiti nelle facoltà di scienze e di ingegneria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 223. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1010#art-1