Art. 1

In vigore dal 1 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 172, relativo all'elenco degli insegnamenti previsti per la scuola di perfezionamento in fisica sono aggiunti i seguenti: Applicazioni ed economia dell'energia nucleare; Cibernetica; Complementi di fisica teorica; Dosimetria e radiobiologia; Effetti delle radiazioni sui materiali; Fisica nucleare; Fisica nucleare applicata; Misure e controlli analogici digitali; Strumentazione elettronica; Tecnica del vuoto e criogenia; Tecniche e misure in fisica nucleare; Teoria dell'informazione; Teoria dei campi. Nello stesso articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti: Astrofisica; Cibernetica e teoria dell'informazione; Corsi monografici; Elettrodinamica; Fisica delle basse temperature; Fisica dei nuclei; Fisica dei solidi; Tecniche nucleari. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti è aggiunto il seguente comma: "A questi insegnamenti si potranno aggiungere, anno per anno, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, altri corsi scelti fra quelli impartiti nelle facoltà di scienze e di ingegneria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 223. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1010#art-1

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