Art. 1

In vigore dal 1 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Presso la facoltà di architettura può essere istituito il corso di laurea in urbanistica. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato, d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione. All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in urbanistica. La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di architettura rilascia anche la laurea in urbanistica. Dopo la tabella XXX, annessa al citato decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXX-bis, la tabella allegata al presente decreto, relativa all'ordinamento degli studi del corso di laurea in urbanistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-14;1009#art-1

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