Art. 1

In vigore dal 12 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1396, con il quale l'ospedale civile di Padova è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 10 settembre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Padova è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri, dai quali dipende almeno un ospedale regionale, presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale; Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1396, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Padova; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1396, con il quale l'ospedale civile di Padova è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto; un membro eletto dal consiglio comunale di Padova; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 21 agosto 1902, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1959, registro n. 21 Interno, foglio n. 28". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO - Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 58. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-07;1222#art-1

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