Art. 1
In vigore dal 9 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il regio decreto 4 maggio 1924, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia "Pagliari" di Massafra, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;
Visto il decreto del medico provinciale di Taranto in data 1 giugno 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Pagliari" di Massafra, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visto il verbale in data 11 agosto 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Pagliari", con sede in Massafra (Taranto), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
A) Immobili:
Primo piano, con annesso locale al piano rialzato, del fabbricato sito in Massafra alla, via V. Veneto numeri 77-79-81 e via Messapia numeri 65-67; in catasto fabbricati di Massafra alla partita 1682;
Due locali di nuova costruzione e locale caldaia al piano terra del fabbricato suindicato, riportati tinteggiati in rosso nella piantina allegata sub. A al verbale citato in premessa;
Fondo rustico alla contrada S. Caterina, foglio n. 58, part. 26, partita 8073 per complessive Ha. 1.00.00;
B) Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. indicati nello inventario allegato al verbale della commissione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.
C) Beni in comune con la scuola di lavoro:
Canoni enfiteutici su fondo denominato Ferrara per l'importo annuo di L. 1249;
Canoni enfiteutici su fondo denominato Peschirovoli per l'importo annuo di L. 7545;
Canoni enfiteutici su fondo denominato Mazziotta per l'importo annuo di L. 57.917;
Canoni enfiteutici su fondo denominato S. Rocco per l'importo annuo di L. 700;
Titoli di rendita pubblica del capitale nominale di L. 1.029.900.
Il medico provinciale di Taranto, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 64. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-07;1195#art-1