Art. 1
In vigore dal 26 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di L. 2.500.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero dell'interno:
Cap. n. 1181. - Contributi e sovvenzioni
a favore dei comuni e delle province per
eventi eccezionali, ecc.............. L. 500.000.000 Cap. n. 2487. - Assegnazione straordinaria
per l'integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, ecc............ " 1.700.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 5875. - Spese per lo apprestamento
dei materiali e per le necessita più urgenti
in caso di pubbliche calamità, ecc........ " 300.000.000
------------- L. 2.500.000.000
-------------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 36. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-03;787#art-1