Art. 1

In vigore dal 30 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente: "Diritto penale commerciale". Art. 27, relativo alla scuola di applicazione forense è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola svolge la sua attività con speciali esercitazioni, scritte oppure orali, nelle seguenti materie: diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto finanziario". Art. 28, relativo alla scuola suddetta è abrogato e sostituito dal seguente: "Le esercitazioni di cui all'articolo precedente sono tenute di regola da professori di ruolo e incaricati della facoltà di giurisprudenza, ma possono essere anche affidate a persone estranee alla facoltà, di riconosciuta competenza". Art. 29, relativo alla scuola suddetta è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla scuola è preposto un direttore nominato, su proposta della facoltà di giurisprudenza, dal rettore dell'università, fra i professori ordinari di essa facoltà i quali svolgano esercitazioni presso la scuola. Il direttore è assistito da un consiglio direttivo, da lui presieduto e composto di due professori di ruolo, designati dalla facoltà di giurisprudenza fra i suoi membri che svolgono esercitazioni presso la scuola, di un presidente di sezione di corte di appello designato dal primo presidente della corte d'appello di Venezia e dal presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Padova e Venezia. Il direttore e il consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico". Art. 31, relativo alla scuola suddetta è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli iscritti che abbiano seguito con diligenza e profitto almeno per un anno le esercitazioni svolte durante un anno accademico dalla scuola, possono ottenere un certificato degli studi compiuti, rilasciato dal direttore e controfirmato dal presidente della facoltà di giurisprudenza e dal rettore". Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: "Fisiochinesiterapia e riabilitazione". Dopo l'art. 231 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici. Scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici (Scuola diretta a fini speciali) Art. 232. - La scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori di beni artistici è istituita presso l'Università degli studi di Padova. Art. 233. - La scuola ha lo scopo di formare il personale scientificamente, tecnicamente e professionalmente preparato per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico italiano, e per le funzioni della carriera direttiva e di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti. Art. 233. - La scuola speciale cura la preparazione professionale dei conservatori delle opere d'arte. Art. 234. - I corsi hanno insegnamenti teorici e sperimentali ed esercitazioni speciali, hanno la durata di un biennio e danno adito al conferimento del diploma di conservatore delle opere d'arte. Ogni anno di corso ha la durata di un anno accademico. Art. 235. - Possono iscriversi alla scuola speciale i laureati in lettere, in filosofia, in pedagogia, in materie letterarie, in architettura, in ingegneria civile, nonché gli studenti dei medesimi corsi di laurea che abbiano superato gli esami del primo biennio. L'iscrizione alla scuola si può conseguire anche mediante una prova di esame d'ammissione sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente su almeno cinque delle discipline oggetto degli insegnamenti. Art. 236. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse, soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti delle facoltà di lettere e filosofia. Art. 237. - Il direttore della scuola speciale è il direttore dell'istituto di storia dell'arte. Il direttore della scuola può proporre al rettore la nomina di un insegnante della scuola a vicedirettore, con l'incarico di coadiuvarlo. Art. 238. - Gli insegnanti della scuola speciale sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio di facoltà di lettere e filosofia. Il direttore può scegliere gli insegnanti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, aiuti ed assistenti, i soprintendenti e direttori ed ispettori delle sovraintendenze ai monumenti e gallerie, nonché tra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Alle nomine provvede il rettore. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti che vi insegnano. Art. 239. - Sono insegnamenti della scuola speciale: 1) Archeologia cristiana; 2) Storia dell'arte medioevale; 3) Storia dell'arte moderna; 4) Storia della critica d'arte; 5) Morfologia e tecnica del conoscitore; 6) Legislazione e amministrazione artistica; 7) Analisi formale e strutturale delle opere d'arte; 8) Storia e tecniche del restauro delle opere d'arte; 9) Museografia e conservazione delle opere d'arte; 10) Storia della grafica disegnativa e incisoria; 11) Numismatica; 12) Storia della miniatura; 13) Storia e tecnica delle arti minori (con corsi da stabilire annualmente sulla ceramica, il vetro, l'arazzo, i tessuti, etc.). La scuola, a domanda degli iscritti, oltre ai precedenti, può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari riguardanti la storia delle arti in Italia, in paesi stranieri, l'etnologia, le tradizioni popolari, le scienze ausiliarie, ed ogni altra specializzazione attinente alla preparazione professionale. Di ognuno degli insegnamenti sono integrative le esercitazioni e le attività sperimentali tra le quali la catalogazione, il disegno, la fotografia, il restauro nei suoi aspetti scientifici ed operativi. Gli insegnamenti, le esercitazioni e la partecipazione alle attività sperimentali, si svolgono presso l'Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna e presso le sovraintendenze e i musei del Veneto. Nel biennio di studi un periodo di sei mesi è riservato ad un servizio volontario prestato dagli iscritti presso dette sovraintendenze e musei. Art. 240. - Il diploma è conferito agli iscritti sulla base di un certificato di frequenza dei corsi, delle esercitazioni e delle attività sperimentali e professionali, e di un esame generale sostenuto davanti al consiglio della scuola e vertente sui risultati dell'esperienza compiuta sia con gli insegnamenti comuni che con quelli speciali. Art. 241. - Agli iscritti possono essere conferiti dal consiglio della scuola borse ed assegni di studio, il consiglio determina il numero e la misura delle borse e degli assegni di studio, in relazione alle disponibilità finanziarie, nonché le modalità di conferimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 214. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;984#art-1

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