Art. 1
In vigore dal 9 dic 1970
N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (0.N.A.I.R.C.) con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta con atto del 20 giugno 1969, numero 42.806 di repertorio e di n. 10.317 di raccolta, a rogito dott.
Franco Renzo, notaio residente in Padova, dalla signorina Romiati Virginia, domiciliata a Padova, in nome proprio e, quale procuratrice speciale, per conto e nome della signora Piccoli Clara fu Guglielmo, vedova Romiati (usufruttuaria vitalizia per un quarto indiviso), consistente:
a) nei seguenti immobili:
Comune di Caorle (provincia di Venezia), foglio XIV:
mappale n. 19/B di are 27.80; mappale n. 75 di are 27.18, fabbricato urbano in corso di censimento, denunciato con scheda n. 0/0330663 in data 17 giugno 1969, n. 1430 di registrazione;
il tutto formante un sol corpo, con tutti gli impianti e l'arredamento del fabbricato urbano adibito a scuola materna ed alloggio per insegnanti;
b) nella somma capitale, una tantum, di lire 20.000.000 in valuta legale.
La donazione resta subordinata alle condizioni di cui all'atto di donazione sopra citato.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti; addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 89. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;831#art-1