Art. 1
In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Verona, in data 2 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedale civile maggiore e ospedale infantile Alessandri" di Verona, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità degli statuti approvati con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954 e regio decreto 26 novembre 1931;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale, denominato "Ospedale civile maggiore e ospedale infantile Alessandri" e comprendente l'ospedale civile maggiore, l'ospedale infantile Alessandri, il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma, l'ospedale geriatrico ed il sanatorio "La Grola" di S.
Ambrogio di Valpolicella, con sede in Verona, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;
un membro eletto dal consiglio comunale di Verona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ospedale civile maggiore approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954 e registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 35 ed ai sensi dello statuto dello ospedale infantile Alessandri approvato con regio decreto 26 novembre 1931.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 103. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1230#art-1