Art. 1

In vigore dal 26 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 110 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento in diritto regionale. Scuola di perfezionamento in diritto regionale Art. 111. - È istituita presso la facoltà di giurisprudenza una scuola di perfezionamento in diritto regionale, che ha per fine di indirizzare allo studio dei problemi specifici che interessano il diritto regionale. Art. 112. - Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio. Art. 113. - Il corso di studio ha la durata di due anni. Art. 114. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Diritto costituzionale; Storia del diritto pubblico regionale; Diritto amministrativo I; Politica economica regionale I; Diritto tributario. 2° Anno: Ordinamento e legislazione regionale; Diritto amministrativo II; Politica economica regionale II; Diritto tributario regionale; Statistica e demografia. Art. 115. - L'insegnamento delle discipline di cui al piano di studi contemplate nel precedente articolo è affidato per incarico a professori titolari, a liberi docenti e cultori con deliberazione della facoltà di giurisprudenza. Art. 116. - Gli insegnamenti e le esercitazioni della scuola di perfezionamento sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di giurisprudenza. Art. 117. - Gli insegnamenti possono avere, oltre che carattere di lezioni cattedratiche, quella forma che è consentita dalla indole di ciascuna disciplina; sono inoltre tenute conferenze sugli argomenti oggetto del corso. Art. 118. - Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore e deve essere approvato dai docenti della scuola; così pure gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazioni. I corsi di insegnamento si uniformano al calendario dell'università. Art. 119. - Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline. Le commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle facoltà universitarie. L'iscritto che non abbia superato gli esami prescritti per il primo anno non viene ammesso all'anno successivo. Art. 120. - Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del corso. Art. 121. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta. Art. 122. - La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore è costituita dal direttore, che la presiede, e da altri quattro docenti della scuola stessa. Art. 123. - Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola di perfezionamento in diritto regionale sono conservati dalla segreteria dell'università che rilascia i certificati richiesti dagli interessati. Art. 124. - In base al risultato dell'esame di diploma la segreteria dell'università rilascerà il relativo diploma di perfezionamento, che dovrà essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'università. Art. 125. - Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, e successive modificazioni. Art. 126. - Gli iscritti devono pagare per tasse d'immatricolazione L. 10.000 e, annualmente, le somme seguenti: per tassa di iscrizione L. 20.000; per contributi di esercitazioni e di seminario L. 15.000; per contributo di biblioteca L. 3000; per soprattasse esami di profitto L. 5000. I diplomati dovranno inoltre pagare L. 3000 per soprattasse di diploma. Coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento delle tasse di diploma in L. 6000, tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa dell'università. La tassa di diploma va invece versata all'erario. Art. 127. Il provento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione va devoluto per metà alla scuola e per l'altra metà va incamerato dall'università. Il provento dei contributi per esercitazioni devoluto al "Circolo giuridico Sampolo". Il contributo di biblioteca va devoluto interamente alla biblioteca della facoltà di giurisprudenza. Il provento delle soprattasse per gli esami di profitto e diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 5512. Art. 128. - Il direttore della scuola è il preside della facoltà di giurisprudenza o un professore da lui delegato ed è investito di tutti i poteri di direzione sia dal punto di vista didattico, che dal punto di vista amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 210. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;942#art-1

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