Art. 2
In vigore dal 22 dic 1970
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) cinque posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970-71);
b) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;914#art-2