Art. 1

In vigore dal 9 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 10, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente: "Per ogni materia biennale lo studente non può sostenere l'esame del corso successivo se non ha superato quello del corso precedente. Lo studente deve inoltre aver superato l'esame di matematica generale per potersi presentare agli esami di matematica finanziaria del primo anno". Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Grammatica greca e latina; Storia della lingua latina; Papirologia; Filologia classica; Filologia bizantina; Antichità greco-romane; Archeologia cristiana; Letteratura latina medioevale; Paleografia e diplomatica; Filologia medioevale e umanistica; Letteratura umanistica; Filologia italiana; Filologia dantesca; Etnologia; Storia contemporanea; Linguistica generale; Dialettologia italiana; Storia della musica. Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Estetica; Filosofia della scienza; Storia della filosofia moderna e contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 69. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;828#art-1

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