Art. 1
In vigore dal 8 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua russa;
Antropologia culturale;
Storia dell'architettura e urbanistica;
Teoria e storia del restauro;
Storia della pedagogia;
Psicopedagogia;
Metodologia e didattica;
Filologia italiana;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia dell'agricoltura;
Africanistica;
Storia e civiltà dei Paesi arabi;
Storia della lingua tedesca;
Civiltà indigene dell'America;
Storia della Chiesa;
Archeologia e topografia medioevali;
Storia del giornalismo;
Storia delle relazioni internazionali.
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia greca;
Psicologia sociale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Antropologia culturale;
Storia della pedagogia;
Psicopedagogia;
Metodologia e didattica;
Storia della filosofia e della scienza musulmana;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Istituzioni di filosofia.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua russa;
Antropologia culturale;
Metodologia e didattica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia della lingua tedesca.
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
Fisiochinesiterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 66. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;815#art-1