Art. 1
In vigore dal 5 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 39, relativo all'istituto giuridico della facoltà di giurisprudenza è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Economia monetaria;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dell'economia italiana dell'unità nazionale;
Organizzazione aziendale;
Econometria;
Economia internazionale;
Ricerca operativa;
Tecnica di borsa;
Finanza aziendale;
Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità dello Stato);
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Storia sociale contemporanea;
Calcolo delle probabilità;
Lingua russa;
Diritto fallimentare;
Diritto tributario;
Diritto penale commerciale;
Pianificazione economica territoriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 54. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;806#art-1