Art. 1

In vigore dal 5 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 39, relativo all'istituto giuridico della facoltà di giurisprudenza è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Economia monetaria; Storia delle dottrine economiche; Storia delle dottrine politiche; Storia dell'economia italiana dell'unità nazionale; Organizzazione aziendale; Econometria; Economia internazionale; Ricerca operativa; Tecnica di borsa; Finanza aziendale; Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità dello Stato); Sociologia del lavoro e dell'industria; Storia sociale contemporanea; Calcolo delle probabilità; Lingua russa; Diritto fallimentare; Diritto tributario; Diritto penale commerciale; Pianificazione economica territoriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 54. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;806#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo