Art. 1
In vigore dal 29 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto bancario;
Diritto fallimentare;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto penale commerciale;
Diritto processuale amministrativo;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto della sicurezza sociale;
Teoria dell'interpretazione giuridica;
Finanza degli enti locali;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto industriale;
Diritto dell'economia;
Teoria generale del diritto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 45. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;794#art-1