Art. 1
In vigore dal 24 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La tabella 1, annessa allo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da 23 (22 + 1, convenzionato) a 26 (25 + 1 convenzionato).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1970
SARAGAT
MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 141. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;1284#art-1