Art. 1
In vigore dal 7 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli" enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che il comune di Praia a Mare (Cosenza) gestisce l'ospedale civile del predetto comune;
Visto il decreto del medico provinciale di Cosenza, in data 4 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Praia a Mare è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali in data 19 maggio 1970, 25 giugno 1970 e 23 luglio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Praia a Mare (Cosenza), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
A) Immobili: terreno riportato in catasto del comune di Praia a Mare, località S. Stefano, partita n. 2294, foglio n. 22, particella 140 (in parte), 141 e 152-b dell'estensione complessiva di mq. 26.025 e fabbricato insistente sullo stesso terreno, specificatamente indicato nei verbali, ed allegate piante planimetriche, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.
B) Mobili: beni mobili, attrezzature, arredi ecc. specificatamente elencati nell'inventario allegato ai verbali della commissione predetta.
Il medico provinciale di Cosenza, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà una commissione per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 15. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-23;1037#art-1