Art. 1

In vigore dal 6 gen 1971
N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Avellino, con atto 24 febbraio 1969, n. 108607 di rep., per notar Pasquale Titomanlio di Avellino, di un appezzamento di terreno di mq. 877, sito in detto comune alla via Piave o contrada "Baccanico", terreno sul quale sono stati da tempo costruiti, ai sensi della legge 6 marzo 1950, n. 171, due fabbricati proalluvionati. A favore di detti fabbricati ed a carico dei suoli limitrofi di proprietà del comune, adibiti a strade, è stata, con il medesimo atto, costituita servitù perpetua di apertura di vedute, di sporti e di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 5. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-23;1029#art-1

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