Art. 1
In vigore dal 12 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio", di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi i seguenti:
Diritto processuale civile;
Legislazione bancaria;
Economia montana e forestale.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
1) Diritto bancario;
2) Legislazione della borsa e del risparmio;
3) Diritto tributario;
4) Ricerca operativa per le decisioni aziendali;
5) Organizzazione, programmazione e controllo aziendale;
6) Tecnica del commercio internazionale;
7) Econometria;
8) Economia monetaria e creditizia;
9) Economia internazionale;
10) Economia dei paesi e delle regioni in via di sviluppo;
11) Economia delle aziende pubbliche.
Art. 30, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di ragioneria e tecnica assume la denominazione di "Istituto di studi aziendali".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Sociologia criminale;
Teoria generale del diritto.
Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti della facoltà di scienze politiche.
Art. 43. - La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti:
Istituto giuridico;
Istituto storico sociale;
Istituto economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 82. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-19;847#art-1