Art. 1

In vigore dal 12 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi i seguenti: Diritto processuale civile; Legislazione bancaria; Economia montana e forestale. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 1) Diritto bancario; 2) Legislazione della borsa e del risparmio; 3) Diritto tributario; 4) Ricerca operativa per le decisioni aziendali; 5) Organizzazione, programmazione e controllo aziendale; 6) Tecnica del commercio internazionale; 7) Econometria; 8) Economia monetaria e creditizia; 9) Economia internazionale; 10) Economia dei paesi e delle regioni in via di sviluppo; 11) Economia delle aziende pubbliche. Art. 30, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di ragioneria e tecnica assume la denominazione di "Istituto di studi aziendali". Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Sociologia criminale; Teoria generale del diritto. Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti della facoltà di scienze politiche. Art. 43. - La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti: Istituto giuridico; Istituto storico sociale; Istituto economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 82. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-19;847#art-1

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