Art. 1

In vigore dal 13 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23, relativo alle propedeuticità di iscrizione e di esami del corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che viene aggiunta la seguente nuova propedeuticità: "f) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto di autore". Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Biologia molecolare; Endocrinologia; Enzimologia; Immunologia; Neuroradiologia; Puericultura pre-natale; Virologia; Virologia clinica; Lingua inglese (insegnamento aggiuntivo ma non sostitutivo di uno qualsiasi degli insegnamenti complementari). Art. 198. - È modificato nel senso che il secondo comma, relativo alle modalità degli esami di laurea della facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consisterà in un colloquio basato su elaborati svolti dall'allievo durante l'ultimo anno del normale corso di studi, elaborati che l'allievo stesso presenterà a sua scelta. La commissione, nell'attribuire il voto di laurea non potrà aggiungere alla media degli esami dell'ultimo triennio (espressa in frazione di 110) un numero di punti superiore a undici". Art. 258, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto civile è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è fissato in centoventi. Art. 299, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto e procedura penale, è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è fissato in centoventi. Presso la facoltà di giurisprudenza il corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico muta denominazione in "Scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico". Art. 328, relativo agli insegnamenti che vengono impartiti nella suddetta scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico, è modificato nel senso che l'insegnamento di diritto penale e canonico assume la denominazione seguente: "Diritto penale canonico". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 14. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-19;754#art-1

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