Art. 1

In vigore dal 9 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali; Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri; Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tali situazioni di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti gli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.
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