Art. 2
In vigore dal 12 set 1971
I posti di ruolo o per incarico del personale direttivo o insegnante sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all' nelle tabelle B, C, D, E, F annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
I posti di ruolo del personale non insegnante sono quelli indicati nelle tabelle G ed H annesse al presente decreto firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-19;1497#art-2