Art. 1
In vigore dal 14 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro gestisce il Centro traumatologico ortopedico di Torino;
Visto il decreto del medico provinciale di Torino, in data 14 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico" di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali in data 27 ottobre 1969, 16 aprile 1970 e 19 giugno 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, a sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico", con sede in Torino, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
A) Immobili:
Edificio e sue pertinenze, sito in Torino via Zuretti n. 1, sede del centro traumatologico, e delimitato dalla via Zuretti, via Boiardi, via Pettinati e via Unità d'Italia, di cui alla mappa catastale allegata ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore complessivo di L. 8.671.000.000.
B) Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. specificatamente indicati nell'elenco allegato ai verbali della commissione sopra detta per un valore complessivo di L. 703.261.404.
Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 100. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-14;1229#art-1