Art. 1
In vigore dal 12 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Vercelli, in data 26 settembre 1939, con il quale l'ospedale dei Santi Filippo e Giorgio, di Valduggia, è stato classificato "infermeria" ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Vercelli in data 12 novembre 1969 con il quale si attesta che la "Infermeria dei Santi Filippo e Giorgio" di Valduggia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
La "Infermeria dei Santi Filippo e Giorgio", con sede in Valduggia (Vercelli), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Valduggia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1966, registro n. 28 Interno, foglio n. 263.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 47. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-04;1216#art-1