Art. 1
In vigore dal 22 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;
Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei trecentosettantacinque posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei duecentoquaranta posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936; 23 giugno 1969, n. 385; 23 ottobre 1969, n. 941 e 2 luglio 1970, n. 605, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti 86, 35, 29, 6, 25, 5, 1, 7, 12, 5, 5 e 2 posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali due altri posti non risultano coperti perché i relativi concorsi sono andati deserti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
I due posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:
UNIVERSITA DI NAPOLI
Numero
dei posti Facolta di lettere e filosofia:
1) cattedra di grammatica greca e latina (decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n.
909).............................................. 1
UNIVERSITA DI GENOVA
Facolta di medicina e chirurgia:
1) cattedra di scienza dell'ortogenesi (decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965,
n. 1495).......................................... 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-30;700#art-1