Art. 1

In vigore dal 6 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108; Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 25 febbraio 1970; Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247, del 1 luglio 1952, n. 1062, del 30 luglio 1953, n. 666, del 23 maggio 1956, n. 602 e del 24 maggio 1957, n. 477; Considerata l'urgenza; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue: "L'istituto ha durata fino al 15 marzo 1971". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 93. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-13;672#art-1

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