Art. 1
In vigore dal 3 nov 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di magistero;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - Il secondo comma è modificato nel modo seguente:
"La facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, la laurea in sociologia".
Dopo l'art. 23 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di magistero del corso di laurea in sociologia.
Laurea in sociologia
Art. 24. - La durata del corso di studi per la laurea in sociologia è di quattro anni.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 25. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1) Sociologia (biennale);
2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea;
3) Filosofia morale;
4) Antropologia culturale;
5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea;
6) Logica;
7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
8) Statistica;
9) Psicologia;
10) Storia della sociologia;
11) Psicologia sociale.
Insegnamenti conplementari:
1) Filosofia;
2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali;
3) Metodologia delle scienze umane;
4) Filosofia del diritto;
5) Filosofia della scienza;
6) Filosofia della storia;
7) Filosofia del linguaggio;
8) Estetica;
9) Filosofia della religione;
10) Linguistica generale;
11) Storia delle dottrine politiche;
12) Storia delle dottrine economiche;
13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali;
14) Etnologia;
15) Psicologia dell'età evolutiva;
16) Psicologia dinamica;
17) Economia politica;
18) Storia economica;
19) Demografia;
20) Economia aziendale;
21) Legislazione sociale;
22) Sociologia politica;
23) Sociologia economica;
24) Sociologia del diritto;
25) Sociologia del lavoro;
26) Sociologia industriale;
27) Sociologia della conoscenza;
28) Sociologia dell'educazione;
29) Sociologia della religione;
30» Sociologia dell'arte e della letteratura;
31) Sociologia dei gruppi;
32) Sociologia della comunicazione;
33) Sociolinguistica;
34) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
35) Una lingua e letteratura straniera moderna;
36) Organizzazione internazionale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studi da parte del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 154. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-06;726#art-1