Art. 1

In vigore dal 24 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 107 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 29, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 29. - Durata del corso degli studi: quattro anni. Titolo d'ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo e qualsiasi, altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea; 3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea; 4) la filologia afferente la lingua scelta come quadriennale; 5) Glottologia; 6) Storia moderna e contemporanea; 7) Geografia, soprattutto antropica; Insegnamenti complementari: 1) Lingua e letteratura latina; 2) Storia della filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia dell'arte; 5) Storia del teatro; 6) Storia della musica; 7) Didattica della lingua moderna; 8) Lingua e letteratura russa; 9) Lingua e letteratura slovena; 10) Lingua e letteratura serbo-croata; 11) Filologia slovena; 12) Letteratura anglo-americana; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Lingua e letteratura catalana; 15) Letteratura ibero-americana; 16) Lingua e letteratura romena; 17) Storia della lingua italiana; 18) Filosofia. Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione del consiglio di facoltà, fra le discipline di altra facoltà della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio". Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà sono resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi. La facoltà può sceglierli fra tutti gli insegnamenti previsti nell'attuale ordinamento degli studi delle facoltà di lingue; di lettere e filosofia; di magistero; di giurisprudenza e di scienze politiche. Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facoltà determinerà a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o non) e la interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso. Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso. Tutti gli altri esami sono orali. L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale. Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 133. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-08-06;706#art-1

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